Assicurazione UAS commerciale in Italia: massimali Reg. 785/2004 art. 7, chi è 'terzo', 4 scenari di mercato e le 5 esclusioni che pagate dopo il sinistro

Il Regolamento ENAC UAS-IT all'art. 27 vieta di volare senza assicurazione RC verso terzi adeguata, con massimali non inferiori alla tabella dell'art. 7 del Reg. (CE) 785/2004 — 750.000 DSP (~900.000 €) per UAS sotto 500 kg MTOM, la fascia che copre il 99% dei droni civili italiani. Il vincolo formale è chiaro. Quello che pochi sanno: (a) gli importi minimi esatti per ogni fascia MTOM, (b) cosa la polizza retail RCT droni NON copre, (c) chi è "terzo" e chi non lo è ai sensi dell'art. 965 c. nav. richiamato dall'art. 27 UAS-IT. La guida sistematizza la tabella verbatim, le 4 configurazioni operative di mercato italiano 2026 con premi indicativi (€20-80 hobby, €1.200-2.500 spraying, €2.500-6.000 BVLOS), e le 5 trappole per cui la compagnia rifiuta l'indennizzo dopo il sinistro.

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Assicurazione UAS commerciale in Italia: massimali Reg. 785/2004 art. 7, chi è "terzo", 4 scenari di mercato e le 5 esclusioni che pagate dopo il sinistro

Il 4 gennaio 2021 ENAC ha pubblicato il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto UAS-IT che, all'art. 27, vieta di "condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004".

La tabella inizia a 750.000 DSP (~900.000 €) per aeromobili sotto 500 kg MTOM — la fascia che copre il 99% dei droni civili italiani. Buona notizia: la maggior parte degli operatori ha una polizza con quel massimale o superiore. Cattiva notizia: i sinistri non si negano sul massimale, si negano sulle esclusioni. Volo in zona non autorizzata, BVLOS non dichiarato in polizza, spraying con prodotti non comunicati al broker, danni a cose del cliente "non terzi": tre clausole standard che un operatore su due scopre solo dopo il sinistro.

Questa guida sistematizza il quadro Reg. CE 785/2004 + Reg. UE 2019/947 + art. 27 UAS-IT + Codice della Navigazione, riporta la tabella art. 7 verbatim, mostra le 4 configurazioni operative tipiche del mercato italiano 2026 con i premi indicativi attuali, e segnala le 5 esclusioni per cui la compagnia rifiuta l'indennizzo dopo il sinistro.

Disclaimer: questa guida non sostituisce il parere di un broker assicurativo specializzato in aviazione. I valori in DSP (Diritti Speciali di Prelievo) fluttuano con il cambio FMI. La copertura effettiva di una polizza dipende dalle clausole specifiche della polizza sottoscritta — questa guida è uno strumento di lettura critica, non un riassunto della singola polizza.


1. Quadro normativo: tre livelli che si sovrappongono

L'obbligo assicurativo dell'operatore UAS commerciale italiano si fonda su tre fonti che si rinforzano reciprocamente:

NormaEstremiCosa stabilisce
Reg. (CE) 785/200421 aprile 2004, GU UE L 138/1 del 30/4/2004Quadro UE assicurazione vettori aerei; art. 7 tabella massimali per terzi
Reg. (UE) 285/20106 aprile 2010, GU UE L 87/19Aggiornamento dei massimali art. 6 (passeggeri/bagagli/merci). Non modifica la tabella art. 7 terzi
Reg. (UE) 2019/94724 maggio 2019 + modifiche fino al 2024Operazioni UAS; art. 14 (registrazione operatore dichiara conformità alle norme assicurative nazionali)
Regolamento ENAC UAS-IT4 gennaio 2021, Ed. 3 vigenteArt. 27: obbligo polizza RC terzi non inferiore ai parametri art. 7 Reg. 785/2004; estensione esplicita art. 1015 c. nav. ai droni
Codice della NavigazioneR.D. 30/3/1942 n. 327, Parte II Libro IIIArt. 965 (responsabilità esercente per terzi superficie); artt. 1010-1015 (assicurazione obbligatoria — azione diretta del danneggiato)

Il punto chiave: l'art. 27 UAS-IT supera l'esclusione UE <20 kg

L'art. 2 par. 2 lett. b) Reg. 785/2004 stabilisce che il regolamento non si applica "agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg". A leggere solo il testo UE, gli operatori UAS sotto 20 kg sarebbero esonerati. Non è così in Italia: l'art. 27 UAS-IT richiama la tabella art. 7 come parametro minimo "non inferiore", indipendentemente dalla soglia 20 kg. ENAC ha alzato l'asticella, applicando i massimali UE anche ai droni piccoli.


2. La tabella art. 7 Reg. 785/2004 verbatim

Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile è la seguente (tabella riportata letteralmente dal testo regolamentare):

CategoriaMTOM (kg)Copertura minima (milioni DSP)Equivalente € (1 DSP ≈ 1,20 €, maggio 2026)
1< 5000,75~900.000 €
2< 1.0001,5~1,8 mln
3< 2.7003~3,6 mln
4< 6.0007~8,4 mln
5< 12.00018~21,6 mln
6< 25.00080~96 mln
7< 50.000150~180 mln
8< 200.000300~360 mln
9< 500.000500~600 mln
10≥ 500.000700~840 mln

Per UAS civili italiani la fascia rilevante è esclusivamente la Categoria 1 (< 500 kg MTOM):

I massimali delle Categorie 2-10 sono pensati per aviazione tradizionale (jet commerciali, cargo) e non si applicano alla quasi totalità delle operazioni UAS civili.

Importante: il Reg. (UE) 285/2010 ha aggiornato i massimali per passeggeri, bagagli, merci (art. 6) ma non la tabella terzi dell'art. 7. Il valore 750.000 DSP è quello vigente nel 2026.


3. La trappola dell'esclusione UE < 20 kg: perché in Italia l'obbligo c'è comunque

L'art. 2 par. 2 Reg. 785/2004 esclude dall'applicazione UE:

Un pilota UAS hobbystico con drone <20 kg potrebbe ritenere di essere esonerato dall'obbligo assicurativo a livello UE. Sbagliato in Italia:

In pratica: anche per un Mavic 3 da 900 g il massimale legale minimo è ~900.000 €. Le polizze hobby retail tipicamente offrono 1 milione €, già superiore al minimo.


4. Chi è "terzo": art. 965 c. nav., art. 1015 c. nav., e perché il cliente non sempre è terzo

L'art. 27 UAS-IT richiama esplicitamente il regime del Codice della Navigazione italiano per la responsabilità verso terzi. I due articoli centrali:

Art. 965 c. nav. — Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie

L'esercente di un aeromobile (= l'operatore UAS, normalmente) è responsabile dei danni causati a terzi sulla superficie dall'aeromobile in volo, dalle persone o cose da esso provenienti, o per altre cause connesse al volo stesso.

Art. 1015 c. nav. — Azione diretta del terzo danneggiato

"Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento […]."

Significato pratico: se il vostro drone causa un danno a un passante, il danneggiato può aggredire direttamente la compagnia senza dover prima citare in giudizio voi. Questo regime, tipico dell'RCA auto, è esteso dall'art. 27 UAS-IT al settore UAS.

Chi è "terzo" — e perché il cliente spesso non lo è

Terzo = persona fisica o giuridica diversa da passeggeri ed equipaggio. Per UAS senza equipaggio e senza passeggeri, "terzo" è chiunque sotto la rotta del drone:

Il cliente che vi ha commissionato il volo è "terzo"? Spesso no. Il rapporto cliente-operatore è disciplinato dal contratto (responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.). I danni causati al cliente o ai suoi beni durante l'esecuzione del contratto non rientrano automaticamente nella copertura RCT (che è responsabilità extracontrattuale verso terzi).

Esempio pratico: ispezionate un tetto industriale per il cliente X. Il drone cade danneggiando i pannelli fotovoltaici del cliente. Il danno al cliente è responsabilità contrattuale, fuori RCT. La polizza standard non vi copre. Servirebbe una clausola specifica ("danni a cose del committente") + un'estensione di premio.


5. RCT, RCO, kasko: cosa serve davvero per un'operatività professionale

Tre coperture distinte, di cui solo la prima è obbligatoria:

RCT — Responsabilità Civile Terzi (obbligatoria)

Copre i danni a persone e cose a terra (art. 965 c. nav.) causati dal drone in volo. È la copertura obbligatoria ex art. 27 UAS-IT con massimale ≥ 750.000 DSP per UAS < 500 kg. Non copre danni al drone stesso, infortuni del pilota, danni al cliente in responsabilità contrattuale.

RCO — Responsabilità Civile Operatori (facoltativa)

Copre i dipendenti o collaboratori P.IVA dell'operatore (pilota, observer, ground crew). Non inclusa nella RCT base. Da sottoscrivere separatamente se ci sono lavoratori sul campo. Spesso integrata con polizza infortuni dedicata.

Property damage / kasko / corpi (facoltativa)

Copre i danni al drone stesso in caso di crash, collisione, incendio, furto. È la polizza più cara in proporzione al valore assicurato: premio tipico 10-15% del valore drone per un drone < €10k, 5-10% per droni > €20k. Franchigia tipica 10-20% del valore del danno per sinistro. Senza kasko, un crash di un Agras T50 (~€25k) è interamente a vostro carico.

Esclusione dolo / colpa grave

L'art. 1900 c.c. stabilisce che l'assicurazione non copre sinistri causati con dolo o colpa grave dell'assicurato. Le polizze drone aviation applicano questa clausola in modo aggressivo (vedi § 7 — Trappola 5).


6. Configurazioni operative e premi tipici — 4 profili di mercato italiano 2026

Stima di mercato sui premi medi 2026 da fonti broker specializzati (Coverdrone, Dronext, polizza convenzione DronEzine, AIG Aerospace, Allianz Aviation). Numeri indicativi: il premio effettivo dipende da storico sinistri, area di operatività, dichiarazioni in polizza.

ScenarioMTOMCategoria EASAMassimale tipicoPremio annuoCoperture standard
A. Hobby/uso ricreativo<250 gOpen A11 mln €20-80 € (es. Dronext €19,99)RCT base, NO kasko, NO BVLOS
B. Commerciale fotogrammetria/ispezione0,9-9 kgOpen A2 / STS-011-2 mln €250-500 €RCT, kasko +30-40% premio, mondo escluse zone embargo
C. Spraying agricolo25-52 kg (Agras T30/T50)Specific PDRA-S02 / SORA2-3 mln € (broker raccomanda oltre minimo)1.200-2.500 €RCT + clausola spraying esplicita; danni colturali spesso esclusi, da negoziare
D. BVLOS / consegna / Specific complessa5-25 kgSpecific autorizzazione LUC3-5 mln €2.500-6.000 €RCT + BVLOS endorsement + autorizzazione ENAC come precondizione

Note di mercato 2026


7. Le 5 trappole comuni nelle polizze drone

Trappola 1 — "Ho una polizza, sono coperto"

Falso. La polizza RCT base copre solo i danni a terzi ex art. 965 c. nav. Non copre:

Trappola 2 — Operazione Specific non dichiarata

La polizza retail per Open Category esclude espressamente operazioni Specific (spraying, BVLOS, volo notturno fuori EASA EU rules, sorvolo assembramenti). Coverdrone richiede esplicitamente l'attivazione del "BVLOS coverage" in fase di sottoscrizione.

Un operatore con polizza Open che fa spraying in PDRA-S02 senza dichiararlo al broker: in caso di sinistro la compagnia eccepisce dichiarazione mendace ex art. 1892 c.c. (l'assicurato deve dichiarare in buona fede tutte le circostanze a sua conoscenza che influiscono sulla valutazione del rischio) e rifiuta l'indennizzo.

Trappola 3 — Volo in zona vietata / senza autorizzazione

Tutte le polizze drone standard contengono una clausola "operazioni in violazione della normativa ENAC/EASA → esclusione". Volo in CTR senza coordinamento, sorvolo aeroporto, sforamento ceiling 120 m senza autorizzazione: oltre alla sanzione amministrativa (artt. 1174/1216 c. nav.), il sinistro è scoperto.

EASA stessa lo afferma esplicitamente: "your insurance will cover you only if you follow the European drones' rules".

Trappola 4 — Massimale "1 milione" è abbastanza?

Per la fascia <500 kg il minimo legale è 750.000 DSP (~900.000 €). La polizza retail tipica offre 1 mln €. Sembra sufficiente, ma:

Inoltre la franchigia drone aviazione tipica è 250-500 € per sinistro RCT, 10-20% del valore per kasko — l'operatore mette di tasca anche se è coperto.

Broker specializzati raccomandano massimali 3-5 mln € per operazioni commerciali ricorrenti.

Trappola 5 — Dolo e colpa grave del pilota

Art. 1900 c.c.: l'assicurazione non copre sinistri causati con dolo o colpa grave dell'assicurato. Le polizze drone applicano questa clausola in modo aggressivo:

In tutti questi casi, la compagnia non rifiuta su esclusione contrattuale ma su "colpa grave" — più difficile da contestare in giudizio. La spesa per i patentini e la formazione (€300-1.500/anno) è anche prevenzione assicurativa, non solo costo regolatorio.


8. Checklist 12 punti: cosa controllare in polizza prima di firmare o rinnovare

Pensata per essere usata col preventivo della compagnia in mano. Ogni punto = una domanda al broker.


9. Come Hovra rende coerente la copertura assicurativa con l'operatività reale

Hovra Own integra nel ciclo missione la verifica della copertura assicurativa rispetto al singolo volo — l'obiettivo è evitare che un operatore voli in configurazione che la sua polizza non copre:

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10. Bibliografia

Fonti primarie

Fonti istituzionali e di mercato

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Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un broker assicurativo specializzato in aviazione. I valori in DSP fluttuano con il cambio FMI. La copertura effettiva dipende dalle clausole della polizza specifica sottoscritta.

Hovra è un marchio di RoundTable Italy S.r.l. — versione documento v0.1 · ultima revisione 28 maggio 2026.