Quaderno di Campagna digitale entro il 31 dicembre 2026: cosa cambia per chi fa trattamenti fitosanitari (anche con drone)

Il decreto MASAF 30 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2026, ha fissato al 31 dicembre 2026 il termine per convertire in formato elettronico il registro dei trattamenti fitosanitari — il Quaderno di Campagna. Dal 1° gennaio 2027 l'obbligo scatta per tutti. La guida spiega cosa cambia, chi deve compilare cosa nel caso dell'irrorazione con drone in conto terzi (il punto giuridicamente più scivoloso), come funziona l'integrazione con SIAN e PCG, e quali sanzioni si applicano in caso di registro mancante o falso.

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Quaderno di Campagna digitale entro il 31 dicembre 2026: cosa cambia per chi fa trattamenti fitosanitari (anche con drone)

Il 30 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha firmato il decreto che fissa il calendario di digitalizzazione obbligatoria del registro dei trattamenti fitosanitari — il documento che in Italia tutti chiamano Quaderno di Campagna (QdCA). Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2026. Le due date che contano:

L'origine della stretta è europea: Regolamento (UE) 2023/564 e successivo Regolamento esecutivo (UE) 2025/2203, che impongono agli Stati membri la tracciabilità digitale dei trattamenti fitosanitari come parte degli adempimenti della PAC 2023-2027 e della strategia Farm to Fork.

Per un operatore UAS che fa spraying in conto terzi il QdCA digitale è un punto particolarmente delicato: il registro è dell'utilizzatore professionale, ma il contoterzista è il soggetto che ha materialmente eseguito il trattamento. Chi compila cosa cambia nel cartaceo (delega informale) rispetto al digitale (un solo registro, un solo soggetto firmatario). Questa guida sistematizza il quadro.

Disclaimer: questa guida non sostituisce un parere legale. Le date, i moduli SIAN e le specifiche tecniche sono in evoluzione e potrebbero subire proroghe o aggiustamenti. Verificare sempre la versione corrente del decreto MASAF 30 dicembre 2025 sul portale www.politicheagricole.it e l'area SIAN dedicata.


1. Cos'è il QdCA e perché diventa digitale

Il Quaderno di Campagna è il registro dei trattamenti fitosanitari previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (recepimento Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi). L'art. 16 stabilisce che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere e conservare presso l'azienda un registro in cui riportare i trattamenti eseguiti durante la stagione colturale.

Le specifiche tecniche di compilazione sono nel D.M. 22 gennaio 2014 (Piano d'Azione Nazionale — PAN). Fino ad oggi il registro poteva essere cartaceo, in formato libero purché contenesse i dati richiesti. Il Quaderno di Campagna commerciale di Image Line, i fac-simile delle ASL provinciali e i registri da cartoleria sono tutti varianti dello stesso documento.

Cosa cambia con la digitalizzazione

Il Reg. (UE) 2023/564 ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire la tenuta elettronica dei registri fitosanitari, con tracciabilità completa di sostanze attive e quantitativi e tempi di registrazione brevi.

Il Reg. esecutivo (UE) 2025/2203 ne ha definito le specifiche operative. L'Italia, avvalendosi della proroga prevista dal regolamento esecutivo, ha scelto come data di entrata in vigore generalizzata il 1° gennaio 2027 — fissando però come soft deadline per la migrazione il 31 dicembre 2026 (art. 1 del decreto MASAF).

A regime il QdCA digitale:


2. Le due date che contano (e cosa potete ancora scegliere)

DataCosa scattaRegime
Oggi → 31 dicembre 2026Migrazione volontaria al digitaleCartaceo ancora valido; chi parte ora lo fa con calma
31 dicembre 2026Termine ultimo conversione registri cartaceiSoft deadline: oltre, si è "non ancora migrati" ma non ancora sanzionati
1° gennaio 2027Obbligo generalizzato per tutti gli utilizzatori professionaliIl cartaceo non è più ammesso; sanzioni art. 24 D.Lgs. 150/2012 piene

Cosa significa concretamente: chi oggi è in regola col QdCA cartaceo non commette violazione per non aver ancora migrato — ha tempo fino al 31/12/2026 per organizzarsi e fino al 1/1/2027 per la chiusura definitiva. Chi invece non aveva nemmeno il registro cartaceo è già sanzionabile, e lo è oggi: la digitalizzazione non sospende l'obbligo del registro in sé, lo cambia di forma.

Possibili proroghe

Il calendario è stato già più volte ritoccato (la versione 2024 prevedeva il 2025 come data di scatto). Una parte significativa del settore (CIA Emilia Romagna, Confagricoltura, alcune cooperative) sta chiedendo un'ulteriore proroga per le piccole aziende. Non escludiamo che entro fine 2026 esca un decreto correttivo. Pianificate sulla base dell'attuale 31/12/2026 ma seguite gli aggiornamenti sul portale MASAF e sui canali delle organizzazioni di categoria.


3. Chi compila il QdCA quando il trattamento lo fa un contoterzista UAS

Questo è il punto più delicato per la nostra audience. La logica giuridica del registro non cambia con il digitale, cambia il vincolo formale: nel cartaceo si poteva tollerare una compilazione successiva su delega informale, nel digitale c'è un solo soggetto autenticato in SIAN che firma elettronicamente, e quel soggetto è l'utilizzatore professionale titolare del fascicolo aziendale — non il contoterzista.

Il principio normativo

L'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 150/2012 parla di "utilizzatori professionali" e li definisce per rinvio all'art. 3 lett. e) del decreto stesso: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell'ambito della propria attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi sia del settore agricolo che di altri settori.

In termini operativi nel circuito agricolo italiano, "utilizzatore professionale" è chi ha il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (il "patentino fitosanitario" o abilitazione PAN). Quel certificato è personale, non aziendale.

Le tre configurazioni possibili nell'irrorazione UAS

ConfigurazioneChi acquista il prodottoChi pilota il droneChi tiene il QdCA
A. Azienda agricola con drone proprioAzienda agricolaPilota dipendente o titolare (con patentino fito + patentino UAS)Azienda agricola (registro unico)
B. Azienda agricola che si fa "noleggiare" drone + pilota (contoterzista)Azienda agricolaPilota del contoterzistaAzienda agricola — il contoterzista emette scheda di trattamento da allegare
C. Operatore UAS che fornisce "trattamento chiavi in mano" (acquista anche il prodotto)Contoterzista UASPilota del contoterzistaContoterzista UAS — il prodotto è suo, lui è utilizzatore professionale

La configurazione B è la più comune nel contoterzismo aerospray (l'agricoltore acquista il fitofarmaco col proprio patentino, il contoterzista esegue) ed è anche la più problematica nel passaggio al digitale:

La soluzione operativa (e l'opportunità di servizio)

Il regolamento esecutivo UE prevede l'interoperabilità tra software, quindi tecnicamente il contoterzista può:

  1. Compilare il trattamento nel proprio gestionale di campo (xFarm, Image Line, software proprietario).
  2. Trasmetterlo via API al SIAN del cliente, previa delega del cliente registrata nel fascicolo aziendale.
  3. Il cliente firma digitalmente la registrazione confermando i dati.

Per chi fa contoterzismo è una opportunità di lock-in del cliente: chi gestisce in modo pulito la trasmissione SIAN del QdCA per i propri clienti diventa difficile da sostituire. Per chi non si attrezza, viceversa, è un rischio: il cliente cerca contoterzisti che gli risolvano l'adempimento, non solo che irrorino.

Errore frequente da non commettere: pensare che il contoterzista possa tenere il QdCA al posto del cliente "tanto è uguale". Non è uguale. Il QdCA è dell'utilizzatore professionale titolare del fascicolo aziendale. Se il contoterzista compila il proprio registro "fittizio" per il cliente senza delega formale e firma digitale del cliente, nessuno dei due è in regola: il contoterzista perché non è il soggetto obbligato, il cliente perché non ha un registro firmato.


4. Cosa va dentro al QdCA digitale (dati minimi)

I dati per singolo trattamento richiesti dall'allegato III del D.M. 22 gennaio 2014 + integrazioni del Reg. UE 2023/564:

CampoEsempioNote
Data del trattamento12 maggio 2026Data effettiva di esecuzione
Coltura trattataVite da vino Vitis viniferaDa elenco coltivazioni SIAN
Particella catastaleTrento, foglio 12, particella 345Aggancio al PCG del fascicolo aziendale
Superficie effettivamente trattata1,8 haNon superficie particella, ma area irrorata
Prodotto utilizzatoMancozeb 80 WP, reg. 12345Numero registrazione ministeriale
Quantità impiegata2 kg/ha — totale 3,6 kgDose effettiva, non dose etichetta
Avversità per cui si trattaPeronospora Plasmopara viticolaDiagnosi del bersaglio
Volume miscela120 L/ha — totale 216 LVolume soluzione applicata
Mezzo di applicazioneUAV DJI Agras T100 — matricola IT-12345Per droni: modello + matricola ENAC
Esecutore materialeMario Rossi — patentino fito IT-456Persona fisica con abilitazione
Condizioni meteoVento 2,1 m/s — temp 18 °C — UR 64%A inizio trattamento
NoteEventuali deroghe, mescolanze, anomalie

Per i trattamenti con drone (UAV) la Linea guida ENAC PDRA-S01 e le condizioni autorizzative SAPR richiedono inoltre la registrazione di matricola del SAPR, identificativo del PMA (pilota), condizioni di vento ed altezza di volo — dati che il QdCA digitale può recepire integralmente.

Tempo di registrazione

L'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 150/2012 fissa il termine a non oltre trenta giorni dall'uso del prodotto, e comunque entro il termine del raccolto (qualunque dei due sia anteriore). Il digitale non modifica il termine ma lo rende più verificabile: i timestamp SIAN sono opponibili in sede di ispezione.


5. Come ci si arriva operativamente

Tre possibili percorsi di adeguamento.

5.1 Percorso SIAN diretto

Compilazione direttamente sull'area riservata SIAN — accesso via SPID/CIE del titolare dell'azienda agricola.

5.2 Software gestionale di mercato

Software commerciali integrati con SIAN via API:

Pro: UI moderna, importazione dati da macchine, condivisione cliente-CAA. Contro: costo ricorrente, dipendenza dal vendor. Consigliato per: aziende strutturate, contoterzisti che gestiscono più clienti.

5.3 Delega al CAA (Centro Assistenza Agricola)

Il CAA (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri…) gestisce già il fascicolo aziendale per la maggior parte degli agricoltori italiani. Estendere il mandato al QdCA digitale è la via più diffusa.


6. Sanzioni: il registro non è opzionale

Il quadro sanzionatorio sta nell'art. 24 del D.Lgs. 150/2012 e si applica al registro a prescindere dal formato (cartaceo fino a fine 2026, digitale obbligatorio dal 2027).

ViolazioneNormaSanzione
Omessa o irregolare tenuta del registro dei trattamentiArt. 24 c. 7 D.Lgs. 150/2012Da € 500 a € 1.500
Reiterazione della violazioneArt. 24 c. 13 D.Lgs. 150/2012Sospensione del patentino fito da 1 a 6 mesi, o revoca
Mancata compilazione di campi obbligatoriArt. 24 c. 7 D.Lgs. 150/2012Da € 500 a € 1.500
Acquisto/utilizzo senza abilitazione (patentino fito)Art. 24 c. 6 D.Lgs. 150/2012Da € 2.000 a € 12.000
Trattamento eseguito da soggetto non abilitatoArt. 24 c. 6 D.Lgs. 150/2012Da € 2.000 a € 12.000
Falsità nelle scritturazioni del registroArt. 483 c.p. (falso in atto pubblico, se firma digitale SPID)Penale: reclusione fino a 2 anni

Attenzione al falso ideologico digitale: con la firma SPID il QdCA assume valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 25 CAD (D.Lgs. 82/2005). La compilazione di dati materialmente falsi (data fittizia, prodotto diverso da quello realmente usato, particella che non corrisponde) integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) — reclusione fino a 2 anni. È un salto qualitativo non banale rispetto al cartaceo, dove di solito si applicava la sola sanzione amministrativa.

Le Autorità competenti al controllo sono:

L'introduzione del QdCA digitale abilita controlli incrociati automatici che prima erano impossibili: SIAN può cross-checkare il dichiarato in QdCA con il registro acquisti (le rivendite caricano sul portale le vendite di prodotti fitosanitari nominative, tramite patentino-cliente) e segnalare incongruenze (prodotto acquistato → mai dichiarato in QdCA; trattamento dichiarato → prodotto mai acquistato).


7. Le 5 trappole più comuni per chi fa irrorazione con drone

Trappola 1 — "Il contoterzista mi gestisce il quaderno"

No. Il QdCA è dell'utilizzatore professionale titolare del fascicolo aziendale. Il contoterzista può inserire dati per voi via interoperabilità SIAN previa delega formale registrata nel fascicolo, ma la firma digitale resta vostra. Se il contoterzista vi promette di "occuparsene lui" senza che abbiate dato una delega tracciata, in caso di ispezione l'unico sanzionato siete voi.

Trappola 2 — "Il dronista non ha il patentino fito ma è il proprietario che ha autorizzato"

Non basta. L'art. 24 c. 6 del D.Lgs. 150/2012 punisce chi esegue il trattamento senza abilitazione. L'autorizzazione del proprietario non sana la violazione. Il pilota UAS che irrora deve avere il certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino fito PAN) — diverso e cumulativo con il patentino UAS (A2/STS) e con l'abilitazione specifica all'aerospray.

Trappola 3 — "Per il drone non serve il patentino fito perché non tocco il prodotto"

Falso. L'art. 3 del D.Lgs. 150/2012 definisce utilizzatore chi applica i prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla modalità tecnica di applicazione. Il pilota UAS che eroga miscela contenente fitofarmaco è utilizzatore professionale a tutti gli effetti — pari grado di chi tira la pompa a spalla, chi guida l'atomizzatore o il distributore a barra.

Trappola 4 — "Compilo il QdCA il giorno prima della visita ASL"

Strategia ad altissimo rischio nel digitale. Nel cartaceo era prassi diffusa (e tollerata) compilare in fretta a sportello aperto. Nel digitale i timestamp SIAN sono oggettivi: se 14 trattamenti maggio-luglio risultano tutti registrati il 20 settembre, l'ispettore vede compilazione ex post in massa e contesta l'art. 16 c. 3 (registrazione entro 30 giorni) per ogni trattamento — sono 14 violazioni distinte, non una.

Trappola 5 — "Per i trattamenti su mia proprietà personale (orto, vigna familiare) non mi serve"

Solo se siete utilizzatore non professionale. Il discrimine non è la proprietà del fondo ma l'uso del prodotto: chi acquista prodotti per uso professionale (etichetta PFnPE o PFPO) deve avere il patentino e tenere il registro. Solo i prodotti per uso non professionale (PPO) — ridottissima categoria, vendita libera al pubblico — sono esclusi. Praticamente tutti i fitofarmaci agricoli sono per uso professionale.


8. Checklist riepilogo: 12 punti per il QdCA digitale

Stampatela, appendetela in azienda. È pensata per chi parte da zero — o quasi.


9. Come Hovra automatizza il QdCA per chi fa spraying con drone

Hovra Own integra nel ciclo operativo della missione UAS la generazione automatica della scheda di trattamento da trasferire al QdCA del committente:

Scopri il modulo Spraying Compliance su hovra.it → Articoli correlati: RENTRI per operatori UAS · Albo Gestori cat. 5 · Patentino A2 + STS


10. Bibliografia

Fonti primarie

Fonti istituzionali

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Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un legale ambientale o di un consulente qualificato. Le norme citate sono in continua evoluzione: verificare la versione vigente prima di prendere decisioni operative.

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