RENTRI dal 13 febbraio 2026: cosa devono fare gli operatori drone fitosanitari (e cosa rischiano quelli in ritardo)

La terza fase RENTRI è entrata in vigore il 13 febbraio 2026. Da quel giorno chiunque produca rifiuti pericolosi deve essere iscritto al registro digitale e gestire i formulari di trasporto in formato elettronico. Gli operatori UAS che eseguono trattamenti fitosanitari rientrano pienamente in questo perimetro. Tre mesi dopo la scadenza, molti non si sono ancora regolarizzati. Questa guida spiega chi è obbligato, quali rifiuti contano, come iscriversi ora, e quali sanzioni si stanno già materializzando nelle prime ispezioni.

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RENTRI dal 13 febbraio 2026: cosa devono fare gli operatori drone fitosanitari (e cosa rischiano quelli in ritardo)

Il 13 febbraio 2026 è entrata in vigore la terza fase del RENTRI — il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Da quella data, chiunque produca rifiuti pericolosi nell'esercizio della propria attività deve essere iscritto al registro digitale e movimentare i propri rifiuti con Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) in formato elettronico.

Gli operatori UAS che eseguono trattamenti fitosanitari producono rifiuti pericolosi ad ogni missione: imballaggi vuoti di formulati, residui di miscela non utilizzata nel serbatoio, acque di lavaggio del circuito di irrorazione, DPI contaminati, filtri esausti del sistema di nebulizzazione. Tutto questo è rifiuto pericoloso e va tracciato.

A tre mesi dalla scadenza, dalle conversazioni con i nostri operatori e dai forum di settore risulta che una quota significativa di imprese UAS che fanno spraying non si è ancora iscritta. Questo articolo serve a regolarizzare la posizione adesso, prima che arrivi la prima ispezione ARPA, Carabinieri Forestali o ASL.

Disclaimer: questa guida non sostituisce un parere legale. Le scadenze e le sanzioni del sistema RENTRI sono state oggetto di proroghe e modifiche; verificare sempre la versione corrente del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e dei decreti direttoriali attuativi sul sito ufficiale www.rentri.gov.it.


1. Cosa è RENTRI e perché vi riguarda

Il RENTRI è il sistema nazionale di tracciabilità digitale dei rifiuti istituito in attuazione dell'art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, "TUA"), come modificato dal D.L. 14 ottobre 2019, n. 116 (convertito con L. 8 novembre 2019 n. 128).

Le specifiche operative sono definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2023. Le specifiche tecniche di dettaglio (formato XML del FIR digitale, modelli di registro, modalità di firma) sono nei decreti direttoriali attuativi emanati dalla Direzione Generale Economia Circolare del MASE.

Il RENTRI sostituisce in modo definitivo:

Entrambi i documenti diventano digitali e centralizzati su una piattaforma unica nazionale gestita dal Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso le Camere di Commercio.

Pianificazione di entrata in vigore

L'art. 13 del D.M. 59/2023 prevede un'attivazione progressiva in fasi. Le date attualmente in vigore (verificare sempre la versione aggiornata sul portale RENTRI):

FaseDataSoggetti obbligati
115 dicembre 2024Enti e imprese >50 dipendenti produttori/gestori di rifiuti
215 giugno 2025Enti e imprese 10–50 dipendenti produttori/gestori di rifiuti
313 febbraio 2026Tutti i restanti soggetti produttori di rifiuti pericolosi, inclusi liberi professionisti e piccole imprese

Per un operatore UAS spraying di piccole dimensioni (1–9 dipendenti) l'obbligo è quindi scattato il 13 febbraio 2026 — Fase 3.


2. Operatore UAS o impresa agricola? La qualificazione che cambia tutto

Una delle confusioni più frequenti nei primi mesi di applicazione riguarda chi sia tenuto a iscriversi nel caso degli operatori drone fitosanitari. La risposta dipende dalla qualificazione giuridica del soggetto, non dall'attività materiale svolta.

Impresa agricola che usa droni per i propri terreni

Un'azienda agricola iscritta nella sezione "imprenditori agricoli" del Registro Imprese (art. 2135 c.c.) che esegue trattamenti sui propri appezzamenti con drone proprio rientra nelle semplificazioni previste dall'art. 190 comma 6 TUA per le imprese agricole: registro cumulativo, conferimento tramite agenti convenzionati (es. consorzi agrari, POLIECO, Cobat per le batterie). L'obbligo RENTRI rimane, ma con modalità semplificate previste per il settore agricolo.

Operatore UAS che eroga servizio di trattamento

Un soggetto che offre servizi di irrorazione a terzi (impresa di servizi agromeccanici, lavoro conto terzi, contoterzista UAS) non è impresa agricola ai fini dell'art. 2135 c.c.: è un'impresa di servizi. Si applica il regime ordinario RENTRI, senza le semplificazioni agricole.

Questo è il punto che la maggior parte degli operatori UAS sbaglia: pensano che lavorare "per agricoltori" li renda "agricoli". Non è così. La qualificazione dipende dal codice ATECO del soggetto, dalla natura dell'attività iscritta in Camera di Commercio, e dalla forma del contratto con il cliente finale.

Tabella di qualificazione rapida

Vostra situazioneQualificazioneRegime RENTRI
S.S. agricola che irrora i propri terreni con drone proprioImpresa agricola (art. 2135 c.c.)Semplificato art. 190 c. 6 TUA
Coop. agricola che irrora terreni dei sociImpresa agricola (se attività rientra negli scopi sociali)Semplificato
Contoterzista agromeccanico (anche pre-drone)Impresa di servizi agromeccaniciOrdinario
Operatore UAS dedicato (s.r.l./ditta individuale ATECO 01.61 o 74.90)Impresa di serviziOrdinario
Pilota libero professionista UAS sprayingLavoratore autonomoOrdinario

Se siete nei dubbi, parlate con il vostro commercialista prima di iscrivervi: la modalità di iscrizione errata genera errori di compilazione del FIR e segnala l'attività al sistema in modo non corretto.


3. I rifiuti che generate (con codici EER)

L'attività di trattamento fitosanitario con drone genera rifiuti classificati con i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER, ex CER), istituito dalla Decisione 2014/955/UE e recepito in Italia con l'art. 184 TUA. I codici con asterisco (*) sono rifiuti pericolosi.

OrigineCodice EERTipologiaPericoloso?
Residui di formulato non utilizzati, acque di lavaggio serbatoio drone, miscele decadute02 01 08*Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Bidoncini, sacchetti, contenitori di prodotti fitosanitari vuoti non bonificati15 01 10*Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
Imballaggi metallici con resti di sostanze pericolose15 01 11*Imballaggi metallici con matrici pericolose
Tute, guanti, mascherine, stracci usati durante la miscelazione15 02 02*Assorbenti e indumenti protettivi contaminati
Filtri esausti del sistema di nebulizzazione del drone15 02 02* o 16 01 22(dipende dalla contaminazione)Variabile
Batterie LiPo a fine vita, batterie generatore di campo esauste16 06 04, 16 06 05 (alcaline), 16 06 01* (al piombo)Pile e accumulatoriVariabile
Oli esausti generatore di campo13 02 08*Oli motore esausti

Quasi tutta la produzione tipica di rifiuti di un operatore UAS spraying è quindi pericolosa. Questo è il motivo per cui la Fase 3 del 13 febbraio 2026 vi riguarda direttamente: la Fase 3 ha come perimetro i produttori di rifiuti pericolosi.


4. Gli obblighi attivi dal 13 febbraio 2026

Riassumiamo gli adempimenti operativi a cui un operatore UAS spraying è oggi tenuto.

4.1 Iscrizione al RENTRI

Iscrizione tramite portale www.rentri.gov.it con SPID/CIE/CNS del legale rappresentante, firma digitale valida, PEC dell'impresa. L'iscrizione comporta:

4.2 Tenuta del registro di carico/scarico digitale

Il registro va aggiornato entro 10 giorni lavorativi dal momento della produzione del rifiuto o del conferimento al trasportatore (art. 190 c. 2 TUA). Su RENTRI il registro è precompilato dai movimenti FIR digitali, ma l'operatore deve confermare e firmare digitalmente le scritturazioni.

4.3 FIR digitale

Ogni movimentazione di rifiuto verso il centro di raccolta autorizzato deve essere accompagnata da un FIR digitale firmato con firma elettronica qualificata. Il vecchio formulario a quattro copie su carta non è più valido dalla data di entrata in vigore della fase RENTRI applicabile.

4.4 Conferimento solo a soggetti autorizzati

Il rifiuto pericoloso può essere conferito solo a:

Errore frequente: conferire imballaggi vuoti di fitosanitari al CONAI o al centro di raccolta comunale come "rifiuti urbani assimilati". Sono rifiuti speciali pericolosi, non urbani. Il conferimento errato è punito ex art. 256 TUA.

4.5 MUD annuale

Resta l'obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) entro il 30 aprile di ogni anno (L. 70/1994), salvo le semplificazioni per microproduttori previste annualmente con DPCM.


5. Come iscriversi oggi, se non lo avete ancora fatto

La procedura ordinaria è la seguente. Tempi tipici: 2–5 giorni lavorativi se la documentazione è in ordine.

  1. Verificare i requisiti del soggetto:
    • Iscrizione al Registro Imprese attiva
    • PEC funzionante
    • SPID/CIE del legale rappresentante
    • Firma digitale qualificata in corso di validità
  2. Accedere al portale www.rentri.gov.it e selezionare "Iscrizione produttore di rifiuti".
  3. Compilare i dati anagrafici dell'impresa, delle unità locali, dell'attività ATECO.
  4. Dichiarare le tipologie di rifiuti prodotti (codici EER) con stima quantitativa annua. Per un operatore UAS spraying tipico:
    • 02 01 08* — stima 200–800 kg/anno (dipende da numero di trattamenti)
    • 15 01 10* — stima 50–300 kg/anno
    • 15 02 02* — stima 20–100 kg/anno
  5. Effettuare il pagamento del diritto di segreteria + contributo annuale.
  6. Firma digitale e invio.

L'iscrizione genera un codice operatore e l'attivazione dell'area riservata per la compilazione FIR digitale e la tenuta del registro.

E se siamo in ritardo di tre mesi?

Iscriversi adesso è meglio che continuare a non farlo. L'iscrizione tardiva non azzera le sanzioni per i movimenti già effettuati senza FIR digitale, ma:

Alcune Camere di Commercio e Albi Gestori Ambientali locali hanno aperto sportelli dedicati per accompagnare l'iscrizione delle piccole imprese in ritardo. Vale la pena chiamare prima di partire da soli.


6. Sanzioni: cosa rischia chi è in ritardo

Il quadro sanzionatorio è regolato dal Titolo VI Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Le voci principali che possono colpire un operatore UAS spraying non in regola RENTRI:

ViolazioneNormaSanzione amministrativa
Omessa iscrizione RENTRI obbligatoriaArt. 258 c. 1 TUADa € 1.600 a € 9.300 (raddoppio per rifiuti pericolosi: € 2.600 – € 15.500)
Omessa o irregolare tenuta del registro di carico/scaricoArt. 258 c. 2 TUADa € 1.600 a € 9.300 (rifiuti non pericolosi); fino a € 15.500 per pericolosi
Movimentazione di rifiuti senza FIR / con FIR incompletoArt. 258 c. 4 TUADa € 1.600 a € 9.300; fino a € 15.500 per pericolosi
Conferimento di rifiuti speciali a soggetti non autorizzatiArt. 256 c. 1 TUAPenale: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (fattispecie più grave per pericolosi)
Mancata presentazione MUDArt. 258 c. 5 TUADa € 2.600 a € 15.500
Falsità nelle scritturazioni del registro / FIRArt. 483 c.p. (atto pubblico)Penale: reclusione fino a 2 anni

Importi attualizzati al 2026 sulla base degli aggiornamenti ISTAT applicati dal D.L. 116/2020 e da successivi decreti correttivi. Verificare la versione corrente prima di citare.

Va segnalato che dal 2024 le Forze di Polizia Ambientale (Carabinieri Forestali, Capitanerie di Porto in zone costiere, Guardia di Finanza per profili fiscali correlati) hanno accesso diretto al portale RENTRI: l'assenza di un soggetto produttore di rifiuti pericolosi dal registro è oggi un dato pubblico verificabile in tempo reale. È uno degli adempimenti più semplici da controllare e quindi uno dei primi che viene controllato.


7. Le 5 trappole più comuni nella gestione RENTRI per operatori UAS

Trappola 1 — "Il mio cliente è agricoltore quindi sono coperto dalle semplificazioni"

No. Le semplificazioni agricole dell'art. 190 c. 6 TUA si applicano al soggetto produttore del rifiuto, non al destinatario del servizio. Se siete un'impresa di servizi che eroga trattamento, il rifiuto è prodotto da voi (residui in serbatoio, imballaggi che avete aperto, DPI vostri). Voi siete il produttore. Regime ordinario.

Trappola 2 — "Bonifico l'imballaggio con triplice risciacquo, quindi diventa rifiuto non pericoloso"

Parzialmente vero, ma rischioso. Il DM 22 gennaio 2014 (PAN) allegato VI riconosce il triplice risciacquo come bonifica, ma per essere classificato come non pericoloso il rifiuto deve passare attraverso una procedura documentata con tracciabilità (chi ha eseguito il risciacquo, dove, quando, dove sono state conferite le acque). In assenza di documentazione, l'imballaggio resta classificato 15 01 10* e va tracciato in RENTRI.

Trappola 3 — "Le acque di lavaggio le distribuisco sul campo trattato a fine giornata"

Solo se la procedura è documentata e prevista dall'etichetta del prodotto. La pratica del recovery rinse (acque di lavaggio diluite distribuite sull'ultima area trattata) è ammessa dal PAN ma deve essere prevista esplicitamente dall'etichetta autorizzata del prodotto. Diversamente è uno scarico non autorizzato, sanzionato penalmente (art. 256 c. 1 TUA) se i quantitativi rilevano.

Trappola 4 — "Conferisco gli imballaggi vuoti al consorzio agrario insieme a quelli dell'azienda agricola"

Possibile solo se il consorzio è autorizzato per il vostro tipo di soggetto (impresa di servizi, non agricola). Verificare l'autorizzazione del consorzio per la categoria di trasportatore di rifiuti pericolosi e che il FIR digitale venga emesso a vostro nome come produttore. La pratica "informale" di affidare i propri rifiuti al consorzio del cliente è una violazione formale anche se la destinazione finale è corretta.

Trappola 5 — "Stampo il FIR digitale e lo allego al carico, basta"

No. Il FIR digitale RENTRI è un documento elettronico con firma qualificata che vive sul portale. La copia cartacea ha valore solo come promemoria visivo per il trasportatore: la validità giuridica è quella digitale. Allegare al carico una stampa senza che il FIR sia stato emesso nel sistema non costituisce adempimento.


8. Checklist riepilogo: 12 punti per essere in regola domattina

Questa checklist riassume gli adempimenti minimi. Stampatela, appendetela in officina/deposito.


9. Come Hovra automatizza tutto questo

Hovra Own integra nel ciclo operativo della singola missione UAS la generazione automatica degli adempimenti RENTRI correlati:

Scopri il modulo Compliance Pack su hovra.it → Scarica la versione PDF di questa guida per i vostri operatori di campo


10. Bibliografia

Fonti primarie

Fonti istituzionali


Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un legale ambientale o di un consulente qualificato. Le norme citate sono in continua evoluzione: verificare la versione vigente prima di prendere decisioni operative.

Hovra è un marchio di RoundTable Italy S.r.l. — versione documento v0.1 · ultima revisione 26 maggio 2026.