RENTRI dal 13 febbraio 2026: cosa devono fare gli operatori drone fitosanitari (e cosa rischiano quelli in ritardo)
Il 13 febbraio 2026 è entrata in vigore la terza fase del RENTRI — il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Da quella data, chiunque produca rifiuti pericolosi nell'esercizio della propria attività deve essere iscritto al registro digitale e movimentare i propri rifiuti con Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) in formato elettronico.
Gli operatori UAS che eseguono trattamenti fitosanitari producono rifiuti pericolosi ad ogni missione: imballaggi vuoti di formulati, residui di miscela non utilizzata nel serbatoio, acque di lavaggio del circuito di irrorazione, DPI contaminati, filtri esausti del sistema di nebulizzazione. Tutto questo è rifiuto pericoloso e va tracciato.
A tre mesi dalla scadenza, dalle conversazioni con i nostri operatori e dai forum di settore risulta che una quota significativa di imprese UAS che fanno spraying non si è ancora iscritta. Questo articolo serve a regolarizzare la posizione adesso, prima che arrivi la prima ispezione ARPA, Carabinieri Forestali o ASL.
Disclaimer: questa guida non sostituisce un parere legale. Le scadenze e le sanzioni del sistema RENTRI sono state oggetto di proroghe e modifiche; verificare sempre la versione corrente del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e dei decreti direttoriali attuativi sul sito ufficiale www.rentri.gov.it.
1. Cosa è RENTRI e perché vi riguarda
Il RENTRI è il sistema nazionale di tracciabilità digitale dei rifiuti istituito in attuazione dell'art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, "TUA"), come modificato dal D.L. 14 ottobre 2019, n. 116 (convertito con L. 8 novembre 2019 n. 128).
Le specifiche operative sono definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2023. Le specifiche tecniche di dettaglio (formato XML del FIR digitale, modelli di registro, modalità di firma) sono nei decreti direttoriali attuativi emanati dalla Direzione Generale Economia Circolare del MASE.
Il RENTRI sostituisce in modo definitivo:
- Il registro di carico e scarico cartaceo previsto dall'art. 190 TUA
- Il FIR cartaceo a quattro copie previsto dall'art. 193 TUA
Entrambi i documenti diventano digitali e centralizzati su una piattaforma unica nazionale gestita dal Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso le Camere di Commercio.
Pianificazione di entrata in vigore
L'art. 13 del D.M. 59/2023 prevede un'attivazione progressiva in fasi. Le date attualmente in vigore (verificare sempre la versione aggiornata sul portale RENTRI):
| Fase | Data | Soggetti obbligati |
|---|---|---|
| 1 | 15 dicembre 2024 | Enti e imprese >50 dipendenti produttori/gestori di rifiuti |
| 2 | 15 giugno 2025 | Enti e imprese 10–50 dipendenti produttori/gestori di rifiuti |
| 3 | 13 febbraio 2026 | Tutti i restanti soggetti produttori di rifiuti pericolosi, inclusi liberi professionisti e piccole imprese |
Per un operatore UAS spraying di piccole dimensioni (1–9 dipendenti) l'obbligo è quindi scattato il 13 febbraio 2026 — Fase 3.
2. Operatore UAS o impresa agricola? La qualificazione che cambia tutto
Una delle confusioni più frequenti nei primi mesi di applicazione riguarda chi sia tenuto a iscriversi nel caso degli operatori drone fitosanitari. La risposta dipende dalla qualificazione giuridica del soggetto, non dall'attività materiale svolta.
Impresa agricola che usa droni per i propri terreni
Un'azienda agricola iscritta nella sezione "imprenditori agricoli" del Registro Imprese (art. 2135 c.c.) che esegue trattamenti sui propri appezzamenti con drone proprio rientra nelle semplificazioni previste dall'art. 190 comma 6 TUA per le imprese agricole: registro cumulativo, conferimento tramite agenti convenzionati (es. consorzi agrari, POLIECO, Cobat per le batterie). L'obbligo RENTRI rimane, ma con modalità semplificate previste per il settore agricolo.
Operatore UAS che eroga servizio di trattamento
Un soggetto che offre servizi di irrorazione a terzi (impresa di servizi agromeccanici, lavoro conto terzi, contoterzista UAS) non è impresa agricola ai fini dell'art. 2135 c.c.: è un'impresa di servizi. Si applica il regime ordinario RENTRI, senza le semplificazioni agricole.
Questo è il punto che la maggior parte degli operatori UAS sbaglia: pensano che lavorare "per agricoltori" li renda "agricoli". Non è così. La qualificazione dipende dal codice ATECO del soggetto, dalla natura dell'attività iscritta in Camera di Commercio, e dalla forma del contratto con il cliente finale.
Tabella di qualificazione rapida
| Vostra situazione | Qualificazione | Regime RENTRI |
|---|---|---|
| S.S. agricola che irrora i propri terreni con drone proprio | Impresa agricola (art. 2135 c.c.) | Semplificato art. 190 c. 6 TUA |
| Coop. agricola che irrora terreni dei soci | Impresa agricola (se attività rientra negli scopi sociali) | Semplificato |
| Contoterzista agromeccanico (anche pre-drone) | Impresa di servizi agromeccanici | Ordinario |
| Operatore UAS dedicato (s.r.l./ditta individuale ATECO 01.61 o 74.90) | Impresa di servizi | Ordinario |
| Pilota libero professionista UAS spraying | Lavoratore autonomo | Ordinario |
Se siete nei dubbi, parlate con il vostro commercialista prima di iscrivervi: la modalità di iscrizione errata genera errori di compilazione del FIR e segnala l'attività al sistema in modo non corretto.
3. I rifiuti che generate (con codici EER)
L'attività di trattamento fitosanitario con drone genera rifiuti classificati con i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER, ex CER), istituito dalla Decisione 2014/955/UE e recepito in Italia con l'art. 184 TUA. I codici con asterisco (*) sono rifiuti pericolosi.
| Origine | Codice EER | Tipologia | Pericoloso? |
|---|---|---|---|
| Residui di formulato non utilizzati, acque di lavaggio serbatoio drone, miscele decadute | 02 01 08* | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | Sì |
| Bidoncini, sacchetti, contenitori di prodotti fitosanitari vuoti non bonificati | 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose | Sì |
| Imballaggi metallici con resti di sostanze pericolose | 15 01 11* | Imballaggi metallici con matrici pericolose | Sì |
| Tute, guanti, mascherine, stracci usati durante la miscelazione | 15 02 02* | Assorbenti e indumenti protettivi contaminati | Sì |
| Filtri esausti del sistema di nebulizzazione del drone | 15 02 02* o 16 01 22 | (dipende dalla contaminazione) | Variabile |
| Batterie LiPo a fine vita, batterie generatore di campo esauste | 16 06 04, 16 06 05 (alcaline), 16 06 01* (al piombo) | Pile e accumulatori | Variabile |
| Oli esausti generatore di campo | 13 02 08* | Oli motore esausti | Sì |
Quasi tutta la produzione tipica di rifiuti di un operatore UAS spraying è quindi pericolosa. Questo è il motivo per cui la Fase 3 del 13 febbraio 2026 vi riguarda direttamente: la Fase 3 ha come perimetro i produttori di rifiuti pericolosi.
4. Gli obblighi attivi dal 13 febbraio 2026
Riassumiamo gli adempimenti operativi a cui un operatore UAS spraying è oggi tenuto.
4.1 Iscrizione al RENTRI
Iscrizione tramite portale www.rentri.gov.it con SPID/CIE/CNS del legale rappresentante, firma digitale valida, PEC dell'impresa. L'iscrizione comporta:
- Versamento del diritto di segreteria annuale
- Pagamento del contributo annuale RENTRI in base a fasce (numero di unità locali, tipologia di rifiuto, quantità annua)
4.2 Tenuta del registro di carico/scarico digitale
Il registro va aggiornato entro 10 giorni lavorativi dal momento della produzione del rifiuto o del conferimento al trasportatore (art. 190 c. 2 TUA). Su RENTRI il registro è precompilato dai movimenti FIR digitali, ma l'operatore deve confermare e firmare digitalmente le scritturazioni.
4.3 FIR digitale
Ogni movimentazione di rifiuto verso il centro di raccolta autorizzato deve essere accompagnata da un FIR digitale firmato con firma elettronica qualificata. Il vecchio formulario a quattro copie su carta non è più valido dalla data di entrata in vigore della fase RENTRI applicabile.
4.4 Conferimento solo a soggetti autorizzati
Il rifiuto pericoloso può essere conferito solo a:
- Trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie appropriate (cat. 5 per pericolosi)
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento con autorizzazione regionale (artt. 208–211 TUA)
- Sistemi collettivi/consorzi riconosciuti per specifiche tipologie (es. POLIECO per imballaggi in plastica, Cobat per batterie)
Errore frequente: conferire imballaggi vuoti di fitosanitari al CONAI o al centro di raccolta comunale come "rifiuti urbani assimilati". Sono rifiuti speciali pericolosi, non urbani. Il conferimento errato è punito ex art. 256 TUA.
4.5 MUD annuale
Resta l'obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) entro il 30 aprile di ogni anno (L. 70/1994), salvo le semplificazioni per microproduttori previste annualmente con DPCM.
5. Come iscriversi oggi, se non lo avete ancora fatto
La procedura ordinaria è la seguente. Tempi tipici: 2–5 giorni lavorativi se la documentazione è in ordine.
- Verificare i requisiti del soggetto:
- Iscrizione al Registro Imprese attiva
- PEC funzionante
- SPID/CIE del legale rappresentante
- Firma digitale qualificata in corso di validità
- Accedere al portale www.rentri.gov.it e selezionare "Iscrizione produttore di rifiuti".
- Compilare i dati anagrafici dell'impresa, delle unità locali, dell'attività ATECO.
- Dichiarare le tipologie di rifiuti prodotti (codici EER) con stima quantitativa annua. Per un operatore UAS spraying tipico:
- 02 01 08* — stima 200–800 kg/anno (dipende da numero di trattamenti)
- 15 01 10* — stima 50–300 kg/anno
- 15 02 02* — stima 20–100 kg/anno
- Effettuare il pagamento del diritto di segreteria + contributo annuale.
- Firma digitale e invio.
L'iscrizione genera un codice operatore e l'attivazione dell'area riservata per la compilazione FIR digitale e la tenuta del registro.
E se siamo in ritardo di tre mesi?
Iscriversi adesso è meglio che continuare a non farlo. L'iscrizione tardiva non azzera le sanzioni per i movimenti già effettuati senza FIR digitale, ma:
- Interrompe l'accumulo di violazioni
- Dimostra ravvedimento operoso in caso di ispezione
- È prerequisito per qualunque movimentazione legale futura
Alcune Camere di Commercio e Albi Gestori Ambientali locali hanno aperto sportelli dedicati per accompagnare l'iscrizione delle piccole imprese in ritardo. Vale la pena chiamare prima di partire da soli.
6. Sanzioni: cosa rischia chi è in ritardo
Il quadro sanzionatorio è regolato dal Titolo VI Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Le voci principali che possono colpire un operatore UAS spraying non in regola RENTRI:
| Violazione | Norma | Sanzione amministrativa |
|---|---|---|
| Omessa iscrizione RENTRI obbligatoria | Art. 258 c. 1 TUA | Da € 1.600 a € 9.300 (raddoppio per rifiuti pericolosi: € 2.600 – € 15.500) |
| Omessa o irregolare tenuta del registro di carico/scarico | Art. 258 c. 2 TUA | Da € 1.600 a € 9.300 (rifiuti non pericolosi); fino a € 15.500 per pericolosi |
| Movimentazione di rifiuti senza FIR / con FIR incompleto | Art. 258 c. 4 TUA | Da € 1.600 a € 9.300; fino a € 15.500 per pericolosi |
| Conferimento di rifiuti speciali a soggetti non autorizzati | Art. 256 c. 1 TUA | Penale: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (fattispecie più grave per pericolosi) |
| Mancata presentazione MUD | Art. 258 c. 5 TUA | Da € 2.600 a € 15.500 |
| Falsità nelle scritturazioni del registro / FIR | Art. 483 c.p. (atto pubblico) | Penale: reclusione fino a 2 anni |
Importi attualizzati al 2026 sulla base degli aggiornamenti ISTAT applicati dal D.L. 116/2020 e da successivi decreti correttivi. Verificare la versione corrente prima di citare.
Va segnalato che dal 2024 le Forze di Polizia Ambientale (Carabinieri Forestali, Capitanerie di Porto in zone costiere, Guardia di Finanza per profili fiscali correlati) hanno accesso diretto al portale RENTRI: l'assenza di un soggetto produttore di rifiuti pericolosi dal registro è oggi un dato pubblico verificabile in tempo reale. È uno degli adempimenti più semplici da controllare e quindi uno dei primi che viene controllato.
7. Le 5 trappole più comuni nella gestione RENTRI per operatori UAS
Trappola 1 — "Il mio cliente è agricoltore quindi sono coperto dalle semplificazioni"
No. Le semplificazioni agricole dell'art. 190 c. 6 TUA si applicano al soggetto produttore del rifiuto, non al destinatario del servizio. Se siete un'impresa di servizi che eroga trattamento, il rifiuto è prodotto da voi (residui in serbatoio, imballaggi che avete aperto, DPI vostri). Voi siete il produttore. Regime ordinario.
Trappola 2 — "Bonifico l'imballaggio con triplice risciacquo, quindi diventa rifiuto non pericoloso"
Parzialmente vero, ma rischioso. Il DM 22 gennaio 2014 (PAN) allegato VI riconosce il triplice risciacquo come bonifica, ma per essere classificato come non pericoloso il rifiuto deve passare attraverso una procedura documentata con tracciabilità (chi ha eseguito il risciacquo, dove, quando, dove sono state conferite le acque). In assenza di documentazione, l'imballaggio resta classificato 15 01 10* e va tracciato in RENTRI.
Trappola 3 — "Le acque di lavaggio le distribuisco sul campo trattato a fine giornata"
Solo se la procedura è documentata e prevista dall'etichetta del prodotto. La pratica del recovery rinse (acque di lavaggio diluite distribuite sull'ultima area trattata) è ammessa dal PAN ma deve essere prevista esplicitamente dall'etichetta autorizzata del prodotto. Diversamente è uno scarico non autorizzato, sanzionato penalmente (art. 256 c. 1 TUA) se i quantitativi rilevano.
Trappola 4 — "Conferisco gli imballaggi vuoti al consorzio agrario insieme a quelli dell'azienda agricola"
Possibile solo se il consorzio è autorizzato per il vostro tipo di soggetto (impresa di servizi, non agricola). Verificare l'autorizzazione del consorzio per la categoria di trasportatore di rifiuti pericolosi e che il FIR digitale venga emesso a vostro nome come produttore. La pratica "informale" di affidare i propri rifiuti al consorzio del cliente è una violazione formale anche se la destinazione finale è corretta.
Trappola 5 — "Stampo il FIR digitale e lo allego al carico, basta"
No. Il FIR digitale RENTRI è un documento elettronico con firma qualificata che vive sul portale. La copia cartacea ha valore solo come promemoria visivo per il trasportatore: la validità giuridica è quella digitale. Allegare al carico una stampa senza che il FIR sia stato emesso nel sistema non costituisce adempimento.
8. Checklist riepilogo: 12 punti per essere in regola domattina
Questa checklist riassume gli adempimenti minimi. Stampatela, appendetela in officina/deposito.
- 1. Verifica che il soggetto giuridico sia correttamente qualificato (impresa agricola vs servizi)
- 2. Iscrizione al RENTRI completata (portale rentri.gov.it)
- 3. Firma digitale qualificata del legale rappresentante attiva e non in scadenza
- 4. PEC dell'impresa funzionante e monitorata
- 5. Elenco codici EER prodotti aggiornato (almeno: 02 01 08*, 15 01 10*, 15 02 02*)
- 6. Identificazione di almeno un trasportatore autorizzato Albo Gestori Ambientali cat. 5 per ritiri ordinari
- 7. Identificazione di almeno un impianto di destinazione finale autorizzato per ciascun codice EER
- 8. Procedura interna per la compilazione FIR digitale prima del conferimento
- 9. Tenuta registro carico/scarico digitale entro 10 giorni dalla produzione
- 10. Procedura documentata per il triplice risciacquo (se utilizzato come bonifica)
- 11. Archivio digitale dei FIR firmati conservato 5 anni (art. 190 TUA)
- 12. Promemoria MUD: presentazione entro 30 aprile di ogni anno
9. Come Hovra automatizza tutto questo
Hovra Own integra nel ciclo operativo della singola missione UAS la generazione automatica degli adempimenti RENTRI correlati:
- Piano gestione rifiuti contaminati generato pre-missione sulla base del formulato dichiarato, con codici EER pre-compilati
- Tracciamento residui post-missione (quantitativi nel serbatoio a fine volo, acque di lavaggio) collegato direttamente al registro digitale
- Pre-FIR automatico con dati produttore, codici EER, peso stimato, pronto per il trasferimento al portale RENTRI prima del conferimento
- Alert MUD annuale e scadenze ricorrenti
- Archivio digitale dei FIR firmati con conservazione conforme art. 190 TUA
→ Scopri il modulo Compliance Pack su hovra.it → Scarica la versione PDF di questa guida per i vostri operatori di campo
10. Bibliografia
Fonti primarie
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale ("Testo Unico Ambientale"). Gazzetta Ufficiale
- D.L. 14 ottobre 2019, n. 116 convertito in L. 8 novembre 2019, n. 128 — modifiche art. 188-bis TUA, istituzione RENTRI
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) — Regolamento RENTRI, GU n. 138 del 15/06/2023
- D.M. 22 gennaio 2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari — PAN) — allegato VI sezione bonifica imballaggi
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 — Attuazione direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi
- Decisione 2014/955/UE — Elenco Europeo dei Rifiuti
- Reg. UE 1357/2014 — caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Fonti istituzionali
- Portale ufficiale RENTRI — www.rentri.gov.it
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica — www.mase.gov.it
- Albo Nazionale Gestori Ambientali — www.albonazionalegestoriambientali.it
- ISPRA — Catasto Nazionale dei Rifiuti
Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un legale ambientale o di un consulente qualificato. Le norme citate sono in continua evoluzione: verificare la versione vigente prima di prendere decisioni operative.
Hovra è un marchio di RoundTable Italy S.r.l. — versione documento v0.1 · ultima revisione 26 maggio 2026.